Il riconoscimento avviene in modo automatico, sulla base della dimostrazione oggettiva, da parte del richiedente, del possesso dei requisiti di seguito indicati:
1. Dispensa dal tirocinio curriculare
- un terzo della durata del tirocinio, a fronte di dimostrabile esperienza lavorativa nel ruolo, svolta per 1 anno scolastico negli ultimi 3;
- due terzi della durata del tirocinio, a fronte di dimostrabile esperienza lavorativa nel ruolo, svolta per 2 anni scolastici negli ultimi 5, anche non continuativi;
- l'intera durata del tirocinio, a fronte di dimostrabile esperienza lavorativa nel ruolo, svolta per 3 anni scolastici negli ultimi 5, anche non continuativi.
- L'esperienza lavorativa viene dimostrata, di norma, attraverso i fogli firma degli operatori, debitamente firmati e timbrati dall'operatore e dalle autorità competenti.
2. Dispensa di frequenza e prova
In caso di possesso di laurea triennale, magistrale o di vecchio ordinamento in psicologia o scienze dell'educazione e della formazione, di eventuale modulo didatticamente autonomo e chiaramente identificabile, relativo a una o più fra le seguenti conoscenze:
- Fondamenti di psico-pedagogia
- Fondamenti di psicologia dell'età evolutiva
- Fondamenti di psicologia dell'apprendimento
3. Dispensa di frequenza e prova, per il massimo di 12 ore
In caso di possesso di attestazione di svolgimento di corso conforme all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 81/2008, riferita al settore ATECO 07 85.60.09 – Altre attività di supporto all'istruzione e temporalmente valida, ove previsto un modulo autonomo relativo e chiaramente identificabile, relativo agli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.